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Sez. L, Sentenza n. 1407 del 08/02/1992 (Rv. 475638 - 01)

Procedimenti cautelari - Sequestro - Esecuzione - Del sequestro conservativo - Sui mobili | In mani proprie del creditore sequestrante - Conseguente autocitazione del creditore ex art. 547 cod. proc. civ. - Necessità - Esclusione - Contestazioni sulla natura del credito e la sua parziale insequestrabilità - Mezzo di opposizione alla misura cautelare - Configurabilità - Cognizione del giudice della convalida o dell'esecuzione e non quello dell'esecuzione - Necessità.
Stato
decisa il 1992-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475638-01

Procedimenti cautelari - Sequestro - Esecuzione - Del sequestro conservativo - Sui mobili

In caso di sequestro conservativo in mani proprie del creditore - caratterizzato per il fatto che le somme sequestrate sono nella disponibilità del creditore sequestrante il quale le deve al suo debitore, soggetto nei cui confronti il sequestro deve eseguirsi - il richiamo che, ai fini della disciplina dell'esecuzione della misura cautelare, l'art. 678 cod. proc. civ. fa alle disposizioni che regolano il pignoramento presso terzi, non comporta la necessità che il detto creditore si autociti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 547 cod. proc. civ., in quanto la stessa istanza di sequestro in mani proprie integra ed esaurisce la funzione ricognitiva dell'oggetto di detta misura cautelare, mentre eventuali contestazioni relative alla natura del credito e dirette a farne valere la parziale insequestrabilità esorbitano dallo schema proprio del giudizio ipotizzato dall'art. 548 cod. proc. civ. - concernente soltanto quelle contestazioni che coinvolgono situazioni giuridiche facenti capo al terzo debitore e che devono essere accertate anche nei suoi confronti - e si risolvono in mezzo di opposizione alla disposta cautela, al cui esame, peraltro, è competente il giudice della convalida e non quello dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)