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Sez. 3, Sentenza n. 4282 del 17/05/1990 (Rv. 467230 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CANONE - CONTRATTO DI LOCAZIONE A TEMPO DETERMINATO - RINNOVAZIONE TACITA - SOPRAVVENIENZA DI UN PROVVEDIMENTO DI PROROGA - TERMINE DI SCADENZA CONTRATTUALE SUCCESSIVO AL TERMINE DI SCADENZA DELLA PROROGA - PREVALENZA DELLA SCADENZA CONTRATTUALE - CONSEGUENZE - CLAUSOLA ISTAT DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - VALIDITÀ NEL PERIODO DI RINNOVO CONTRATTUALE.*
Stato
decisa il 1990-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467230-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CANONE - CONTRATTO DI LOCAZIONE A TEMPO DETERMINATO - RINNOVAZIONE TACITA - SOPRAVVENIENZA DI UN PROVVEDIMENTO DI PROROGA - TERMINE DI SCADENZA CONTRATTUALE SUCCESSIVO AL TERMINE DI SCADENZA DELLA PROROGA - PREVALENZA DELLA SCADENZA CONTRATTUALE - CONSEGUENZE - CLAUSOLA ISTAT DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - VALIDITÀ NEL PERIODO DI RINNOVO CONTRATTUALE.*

Ove in un contratto di locazione a tempo determinato le parti abbiano previsto la rinnovazione tacita in Mancanza di disdetta da comunicarsi entro un certo termine anteriore alla scadenza pattizia e, successivamente all'inutile decorso di tale termine, intervenga un provvedimento di proroga delle locazioni che fissi per i contratti in corso una scadenza meno favorevole per il conduttore rispetto a quella contrattuale, ormai acquisita per l'avvenuto rinnovo tacito del contratto, la locazione non viene attratta nell'orbita del regime vincolistico, ma continua a svolgersi per il tempo stabilito dalle parti, avendo anche per l'ulteriore periodo la sua genesi nel contratto originario, dal quale rimane disciplinata; ne consegue che nel periodo di rinnovo negoziale, e fino a quando il contratto non sarà assoggettato al regime di una legge di proroga, la clausola di adeguamento del canone secondo gli indici ISTAT mantiene la sua efficacia, malgrado l'entrata in vigore dell'art. 1, comma quarto, d.l. 24 luglio 1973 n. 426, che ne prevede l'inefficacia con riguardo solo ai contratti soggetti a proroga legale. (Conf 1687/89, mass n 462443; (Conf 2683/88, mass n 458373; (Conf 4522/87, mass n 453221; (Conf 1434/84, mass n 433529).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)