Sez. L, Sentenza n. 20272 del 14/10/2004 (Rv. 577695 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Attività riservata al giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Regole ermeneutiche - Principio di gerarchia - Prevalenza dei canoni strettamente interpretativi su quelli interpretativi integrativi - Fattispecie in tema di licenziamento di dirigente Ferrovie dello Stato S.p.A.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è accertamento di fatto riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale oltre che per vizio di motivazione. I predetti canoni legali di ermeneutica sono governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale quelli strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi - integrativi. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza della corte di appello che, a conferma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta da un dirigente della S.p.A. Ferrovie dello Stato per ottenere la declaratoria di illegittimità del proprio licenziamento, interpretando l'art. 23 del c.c.n.l. di settore nell'ambito del principio di <giustificatezza del licenziamento>, non coincidente con quello di <giustificato motivo soggettivo>, ed in cui sarebbe ricompreso il <giustificato motivo oggettivo>, ravvisato dalla corte di merito nell'abolizione della posizione ricoperta dal ricorrente e nella <non ricevibilità di proficua prestazione> presso altre strutture della F.S. S.p.A.; la S.C. ha rilevato al riguardo che il tenore letterale della menzionata disciplina contrattuale dei dirigenti delle Ferrovie dello Stato, da un lato, prevede esplicitamente soltanto il <giustificato motivo soggettivo> quale giustificazione, insieme alla <giusta causa> del licenziamento degli stessi dirigenti, e, dall'altro, nega espressamente che possano dare luogo a licenziamento per giustificato motivo oggettivo persino <un diverso assetto istituzionale dell'ente o una sostanziale modifica della legge n. 210 del 1985> oppure <processi di riorganizzazione o ristrutturazione, che non fossero gestibili attraverso gli strumenti oggi disponibili>).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)