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Sez. L, Sentenza n. 5125 del 09/03/2006 (Rv. 587737 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa al CCNL per giornalisti R.A.I. e, in particolare, alle previsioni in materia di licenziamento.
Stato
decisa il 2006-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587737-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune concerne una questione di merito e, come tale, è riservata al giudice del merito, con la conseguenza che non è sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata e rispettosa dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che, avuto riguardo al licenziamento di un giornalista professionista della R.A.I., aveva proceduto correttamente all'espresso richiamo delle norme contrattuali collettive ed alla ricostruzione del sistema da esse composto - caratterizzato, tra l'altro, dalla previsione della proposta di licenziamento da parte del direttore di testata - rilevando che la stessa contrattazione collettiva non prevedeva una disciplina ed un regime di garanzie diversi per i licenziamenti disciplinari rispetto a quelli dei licenziamenti di carattere non disciplinare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1371, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 48, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 8, Preleggi art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)