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Sez. L, Sentenza n. 15371 del 14/10/2003 (Rv. 567445 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Regole ermeneutiche - Principio di gerarchia - Prevalenza delle norme interpretative anche sul principio di buona fede - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567445-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

I canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi - quale va considerato anche il principio di buona fede, sebbene questo rappresenti un punto di sutura tra i due gruppi di canoni - e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti.(In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato, in quanto viziata da una non corretta applicazione delle regole ermeneutiche e da vizio della motivazione, la sentenza di merito che aveva ritenuto compresa in una intervenuta conciliazione sindacale anche la domanda di risarcimento del danno biologico e morale per violazione dell'art. 2087 cod. civ. proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, benché non espressamente menzionata tra i rapporti oggetto della conciliazione, ritenendo tale interpretazione maggiormente conforme al principio di buona fede, in quanto le malattie invalidanti si erano manifestate già precedentemente alla conciliazione, e quindi il diritto relativo al risarcimento del danno ad esse connesso era già entrato nel patrimonio del lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1364, Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1368, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1371

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)