Sez. 2, Sentenza n. 18485 del 09/08/2010 (Rv. 614612 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Morte della parte - Procuratore - Facoltà di continuare a rappresentare la parte - Sussistenza - Limiti - Evento verificatosi dopo il deposito della sentenza di primo grado e prima della proposizione dell'appello - Nuovo mandato da parte degli eredi - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
In tema di interruzione del processo, a norma dell'art. 300, primo e secondo comma. cod. proc. civ., il procuratore ha la facoltà di continuare a rappresentare la parte che gli abbia conferito il mandato, ancorché defunta dopo la costituzione in giudizio, soltanto all'interno della fase processuale in cui l'evento si è verificato. Pertanto, ove la morte della parte sia avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della proposizione dell'appello, il difensore della parte defunta non può proporre tale impugnazione in base alla procura rilasciata dalla medesima, ma necessita di un nuovo mandato da parte degli eredi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1722, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)