Sez. L, Sentenza n. 9064 del 19/04/2006 (Rv. 589251 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado - Legittimazione a proporre appello - Difensore della parte deceduta munito di procura rilasciatagli anche per il secondo grado - Ultrattività della procura alle liti - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Il difensore della parte costituita che sia deceduta dopo la sentenza di primo grado, pur se munito di procura rilasciatagli anche per il secondo grado, non è legittimato a proporre appello, stante il dettato dell'art. 1722, n.4 cod.civ., secondo il quale la morte del mandante (come ciascuno degli altri eventi in detta norma contemplati) estingue il mandato, dovendo l'ultrattività della procura alle liti essere contenuta entro il rigoroso ambito applicativo previsto dall'art. 300, primo e secondo comma, cod.proc.civ., che si configura come norma derogatoria del generale principio fissato dalla suddetta norma del codice civile
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Civ. art. 1722 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)