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Sez. 1, Sentenza n. 10649 del 13/05/2011 (Rv. 617990 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI | Evento occorso dopo la chiusura della discussione e prima della pubblicazione della sentenza - Notificazione della sentenza effettuata nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo - Invalidità - Impugnazione proposta dal difensore della parte medesima - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617990-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI

Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo si verifichi dopo la chiusura della discussione, ma prima della pubblicazione della sentenza, non sussiste la c.d. stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento, nè si verifica alcuna ultrattività della procura conferita al suo difensore. Invero, l'art. 328 cod. proc. civ. è rivolto non soltanto a modificare la decorrenza dei termini per impugnare, ma, soprattutto, ad esprimere il principio generale, secondo il quale l'intervenuto mutamento della situazione soggettiva della parte incide sulla legittimazione attiva ad impugnare e passiva a ricevere la notificazione della sentenza, in tal modo riconoscendo la norma, in relazione ai successivi gradi del giudizio, l'automatica efficacia di quei mutamenti. Né a diversa conclusione conduce il disposto dell'art. 300 cod. proc. civ., il quale concerne la sola fase processuale in cui il mutamento della situazione soggettiva della parte si è verificato ed è insuscettibile di interpretazione estensiva, o dell'art. 286, primo comma, cod. proc. civ., che, nel necessario coordinamento con l'art. 328 cod. proc. civ., induce a interpretare la facoltà di scelta, da esso attribuita al notificante, non già tra la notifica nei confronti del deceduto e quella nei confronti degli eredi collettivamente e impersonalmente a norma dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., bensì tra quest'ultima e la notifica agli eredi stessi singolarmente e personalmente nel loro domicilio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)