Sez. L, Sentenza n. 2630 del 20/03/1999 (Rv. 524381 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE | Appartenenza al settore artigiano - Iscrizione nell'albo delle imprese artigiane - Insufficienza - Necessità della sussistenza del requisito occupazionale - Accertamento - Effettiva situazione di fatto ed esigenze lavorative dell'impresa - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE
Il carattere costitutivo dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 443 vale solo ai limitati fini del conseguimento delle agevolazioni previste a favore di tale tipo di imprese e non anche a fini contributivi e previdenziali. Conseguentemente, affinché una azienda possa considerarsi artigiana è necessario, tra l'altro, che possieda i requisiti occupazionali contemplati dalla legge n. 860 del 1956, come modificati dalla citata legge 8 agosto 1985 n. 443 - che ha tra l'altro previsto per le imprese che non svolgono attività in serie un massimale di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove (massimale peraltro suscettibile di incremento con riferimento a situazioni particolari) - tenendo conto che per stabilire il requisito della normale occupazione nei limiti del massimale suddetto occorre valutare la consistenza numerica del personale occupato nel triennio con riferimento all'effettiva situazione di fatto e alle esigenze lavorative dell'impresa.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5, Legge 25/07/1956 num. 860
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)