Sez. L, Sentenza n. 5685 del 11/06/1994 (Rv. 487023 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Lavoratori autonomi - Artigiani | Iscrizione all'albo provinciale - Funzione - Carattere costitutivo ai fini contributivi e previdenziali - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Lavoratori autonomi - Artigiani
Il carattere costitutivo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, espressamente previsto dall'art. 5, quinto comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443, vale solo ai limitati fini del conseguimento delle agevolazioni previste a favore di tale tipo di imprese, e non anche ai fini contributivi e previdenziali.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)