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Sez. L, Sentenza n. 15690 del 13/12/2000 (Rv. 542601 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Iscrizione all'albo delle imprese artigiane - Carattere costitutivo ai fini contributivi e previdenziali - Esclusione - Conseguenze in materia di classificazione come industriale ai fini previdenziali di una impresa iscritta al suddetto albo.
Stato
decisa il 2000-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542601-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE

Il carattere costitutivo dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, ai sensi della legge n. 443 del 1985, vale solo ai limitati fini del conseguimento delle agevolazioni previste in favore di tale tipo di imprese e non anche a fini contributivi e previdenziali. Ne consegue che l'INPS, nel provvedere alla classificazione di una impresa come industriale ai fini previdenziali, in base all'art. 49 della legge n. 88 del 1989, non è tenuto ad attivare il procedimento previsto dall'art. 7 della citata legge n. 443 del 1985 per la cancellazione dell'impresa medesima dall'albo delle imprese artigiane.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)