Sez. 6, Sentenza n. 51615 del 09/11/2016 Ud. (dep. 02/12/2016) Rv. 268557 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Giudizio di legittimità - Applicabilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., quando la sentenza impugnata è anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità presuppone che le condizioni di applicabilità dello stesso non siano state escluse dal giudice di merito, in termini espliciti o impliciti, nella ricostruzione della fattispecie e nelle valutazioni espresse in sentenza. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità relativamente al reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, rilevando che la corte d'appello, nell'argomentare in ordine alla offensività della condotta e alla non sostituibilità della pena detentiva con quella pecuniaria, aveva evidenziato alcune circostanze, quali le modalità organizzative della coltivazione e la quantità di sostanza detenuta, distoniche con le condizioni di applicabilità dell'istituto in questione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 16/03/2015 num. 28 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)