Sez. 1, Sentenza n. 2244 del 27/03/2000 Cc. (dep. 20/04/2000) Rv. 215940 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Procuratore distrettuale antimafia - Potere di proporre l'applicazione di misure di prevenzione - Esercitabilità anche nei confronti di persone dimoranti in circondari diversi da quello del tribunale avente sede nel capoluogo distrettuale - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
La competenza a proporre l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso è attribuita, dall'art.2 della legge 31 maggio 1965 n.575, oltre che al questore, soltanto al procuratore nazionale antimafia e al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona interessata. Ne consegue che il procuratore distrettuale antimafia è investito di detta competenza soltanto quando si tratti di persone dimoranti nel circondario del tribunale avente sede nel capoluogo distrettuale.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)