Sez. 1, Sentenza n. 27086 del 10/05/2011 Cc. (dep. 12/07/2011) Rv. 250802 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Procuratore distrettuale antimafia - Misure di prevenzione ex l. n. 575 del 1965 - Potere di proposta - Configurabilità - Procuratore del circondario - Misure di prevenzione ex l. 1423 del 1956 - Potere di proposta - Configurabilità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
La competenza a proporre l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso è attribuita, dall'art. 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575, nel testo modificato dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125, al procuratore distrettuale antimafia, ferma restando la competenza a giudicare del Tribunale del capoluogo di provincia, mentre il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona interessata resta, invece, competente per le proposte di cui alla l. 27 dicembre 1956, n. 1423.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)