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Sez. 1, Sentenza n. 49994 del 27/11/2009 Cc. (dep. 30/12/2009) Rv. 245973 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | P.M. competente a promuoverlo - Individuazione - Natura della competenza e conseguenze in caso di inosservanza delle relative regole - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245973-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Appartiene esclusivamente al Procuratore della Repubblica presso il tribunale capoluogo di provincia in cui dimora il proposto la competenza a promuovere il procedimento di prevenzione a norma dell'art. 2 L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), che ha carattere funzionale ed è pertanto inderogabile. Ne consegue che l'eventuale incompetenza dell'organo di accusa, non suscettibile di ratifica, conferma, convalida o conversione, integra un'ipotesi di nullità assoluta, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (Nella specie il procedimento era stato attivato ad iniziativa del Procuratore della Repubblica di Pisa e non da quello di Livorno, competente "ratione loci").

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)