Sez. L - , Sentenza n. 17313 del 19/08/2020 (Rv. 658541 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Precetto ex art. 2697 c.c. - Violazione - Configurabilità - Condizioni - Errata valutazione circa l'assolvimento dell'onere probatorio - Sussistenza della predetta violazione - Esclusione.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)