Sez. 4, Sentenza n. 1974 del 02/09/1985 Cc. (dep. 10/10/1985) Rv. 170638 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - INFRAZIONI VALUTARIE - RITO DIRETTISSIMO - OBBLIGATORIETÀ ED IRREVERSIBILITÀ - ESECUZIONE DI PERIZIA - DIVIETO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE ISTRUTTORE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - PROVVEDIMENTO ABNORME - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITÀ EX ART. 200 COD. PROC. PEN., INSIEME CON LA SENTENZA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - INFRAZIONI VALUTARIE - RITO DIRETTISSIMO - OBBLIGATORIETÀ ED IRREVERSIBILITÀ - ESECUZIONE DI PERIZIA - DIVIETO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE ISTRUTTORE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - PROVVEDIMENTO ABNORME - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITÀ EX ART. 200 COD. PROC. PEN., INSIEME CON LA SENTENZA.*
Sebbene il giudizio direttissimo atipico, imposto per le infrazioni valutarie dall'art. 4 d.l. 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, sia non solo obbligatorio, ma irreversibile, e non consenta mai il regresso in istruttoria, tuttavia non è abnorme il provvedimento con il quale il tribunale, nel corso del dibattimento, demandi al G.i. Di procedere a perizia (nella specie per la traduzione integrale in verbali delle comunicazioni telefoniche registrate in Sede di indagini di P.G.). infatti, tale provvedimento non si colloca fuori del sistema processuale e neppure è insuscettibile di inquadramento normativo, poiché il suo contenuto non è estravagante, né sussiste la Mancanza di potersi nell'organo che l'ha pronunziato. Pertanto, il provvedimento integra una ipotesi di illegittimità che può farsi valere con il rimedio previsto dall'art. 200 cod. proc. pen., cioè con l'impugnazione da proporre contro la sentenza. (V mass n 154498).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 456, Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504, Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 4 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)