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Sez. 1, Sentenza n. 10416 del 02/07/2003 (Rv. 564722 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Spese generali - Rimborso forfettario dovuto dal cliente all'avvocato ex art. 15 del D.M. n. 585 del 1994 - Obbligazione - Natura - Ex lege - Misura - Determinazione - Ex lege - Menzione e quantificazione in sentenza - Efficacia - Meramente dichiarativa - Diritto al rimborso - Incidenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564722-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

Il rimborso delle spese generali, nella misura del 10% degli importi liquidati a titolo di onorari e diritti procuratori, spetta all'avvocato a norma dell'art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, ed è quindi un credito che consegue e la cui misura è determinata per legge, sicché la menzione e la quantificazione che il giudice ne effettui in sentenza ha mera efficacia dichiarativa, non incidendo sul diritto del procuratore di chiedere tale rimborso, che già nella legge trova titolo e misura, al pari degli ulteriori accessori - rimborso dell'I.V.A., contributo C.A.P. etc. -, pur in difetto di espressa menzione nel dispositivo della sentenza.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)