Sez. 3, Sentenza n. 20321 del 20/10/2005 (Rv. 584534 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Rimborso generale delle spese forfettarie ai sensi dell'art. 15 D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 - Espressa richiesta - Necessità - Esclusione - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
Il rimborso (cosiddetto forfettario) delle spese generali, nella misura del dieci per cento degli importi liquidati a titolo di onorari e diritti procuratori, spetta all'avvocato a norma dell'art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, ed è quindi un credito che consegue e la cui misura è determinata per legge, sicché spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi, quest'ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM 05/10/1994 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)