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Sez. 2, Sentenza n. 1179 del 15/05/1964 (Rv. 301689 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - OMISSIONE PER ALCUNE PARTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA - SCADENZA DEL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1964-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301689-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - OMISSIONE PER ALCUNE PARTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA - SCADENZA DEL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - IRRILEVANZA.*

Ove la riassunzione sia stata tempestivamente eseguita solo nei confronti di alcuni fra i soggetti necessari del processo, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, malgrado la scadenza nei loro confronti del termine prescritto per la riassunzione. (Cfr 1668/57; 756/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)