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Sez. 3, Sentenza n. 1994 del 03/06/1976 (Rv. 380810 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - OMESSA NOTIFICAZIONE AL TERZO PIGNORATO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380810-01

ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - OMESSA NOTIFICAZIONE AL TERZO PIGNORATO - CONSEGUENZE.*

In tema di opposizione agli Atti esecutivi, qualora il debitore opponente abbia proposto il ricorso in opposizione nel termine previsto dall'art 617 cod proc civ, ed abbia provveduto, nel termine successivamente fissato dal giudice, a notificarlo al creditore procedente, ma non al terzo pignorato, litisconsorte necessario, non puo il giudice dichiarare inammissibile l'opposizione, ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art 102, ultimo comma, cod proc civ, nel termine perentorio da lui stabilito. (V 2862/75, mass n 376895; (V 845/67, mass n 326971; (V 1179/64, mass n 301689; (Conf 2521/69, mass n 342086).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)