Sez. 5, Sentenza n. 23612 del 22/05/2008 Cc. (dep. 11/06/2008) Rv. 240428 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - IMMEDIATA DECLARATORIA DELLA NON IMPUTABILITÀ | Reato commesso da infraquattordicenne - Sentenza di non luogo a procedere - Declaratoria di inammissibilità dell'appello - Illegittimità - Ragioni.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - IMMEDIATA DECLARATORIA DELLA NON IMPUTABILITÀ
L'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità - pronunciata dal G.i.p. minorile, ex art. 26 d.P.R. n. 448 del 1988, in relazione a reato commesso da infraquattordicenne - non è riconducibile al novero delle sentenze di proscioglimento e, in tal caso, il giudice investito dell'appello deve qualificare lo stesso come ricorso per cassazione, ex art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. e trasmettere gli atti al giudice di legittimità. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la pronuncia d'inammissibilità della Corte d'appello e ha altresì annullato la sentenza del G.i.p. con rinvio allo stesso tribunale per un nuovo esame).
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 26 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)