Sez. 1, Sentenza n. 25106 del 15/06/2007 Cc. (dep. 28/06/2007) Rv. 236595 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Riconducibilità della sentenza di non luogo a procedere tra le "sentenze di proscioglimento" di cui all'art. 10, comma secondo L. n. 46 del 2006 - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare non rientra nella categoria delle "sentenze di proscioglimento" di cui all'art. 10, comma secondo, L. 20 febbraio 2006, n. 46 (modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) e non è quindi soggetta alla relativa disciplina. (La Corte ha osservato che sia assumendo quale riferimento per l'applicazione del principio "tempus regit actum" la data di emissione del provvedimento impugnato, sia assumendo la data di proposizione dell'impugnazione - entrambe anteriori all'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 citata - deve applicarsi nel caso di specie la disciplina anteriore alla novella; pertanto, ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale la Corte di appello aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto e ha disposto la trasmissione degli atti alla medesima Corte per il relativo giudizio). V. Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)