Sez. 1, Sentenza n. 22810 del 22/05/2007 Cc. (dep. 12/06/2007) Rv. 236797 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | L. n. 46 del 2006 - Disciplina transitoria di cui all'art. 10, comma secondo - Nozione di "sentenze di proscioglimento" ivi utilizzata - Riconducibilità della sentenza di non luogo a procedere - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Nella nozione di "sentenze di proscioglimento" utilizzata nella disposizione transitoria della legge n. 46 del 2006, per regolare la sorte degli appelli proposti contro dette sentenze prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge poi dichiarata "in parte qua" incostituzionale, non è compresa la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare. (La Corte ha quindi concluso che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 avverso la sentenza di non luogo a procedere deve essere annullata senza rinvio, a nulla rilevando che non sia stata fatta oggetto di impugnazione, con reviviscenza dell'appello a suo tempo proposto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 4 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)