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Sez. 2, Sentenza n. 815 del 06/04/1970 Ud. (dep. 16/03/1971) Rv. 117158 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - FURTO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117158-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - FURTO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

L'attenuante prevista dall'art 62 n 4 cod pen e applicabile anche nel caso di furto tentato a condizione che risulti in modo certo che il reato, se fosse stato consumato, avrebbe avuto per oggetto una cosa determinata di tenue valore, in modo da cagionare un danno di speciale tenuita. (Conf 115256, anno 1970' V ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)