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Sez. 2, Sentenza n. 2417 del 03/12/1969 Ud. (dep. 10/09/1970) Rv. 115256 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - TENTATIVO - APPLICABILITA -CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1969-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115256-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - TENTATIVO - APPLICABILITA -CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

La circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 4 cod pen e applicabile anche nel caso di furto tentato, sempre che risulti accertato che il reato, se fosse stato consumato, avrebbe avuto per oggetto una cosa determinata di tenue valore, la cui sottrazione avrebbe cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuita non e, invece, applicabile allorquando non sia possibile stabilire l'entita del danno che si sarebbe potuto verificare. Pertanto e illegittima la concessione di detta attenuante nella fattispecie di chi si sia introdotto per fine di furto in un locale adibito a ripostiglio, motivandosi che non sia stato 'precisatò quali oggetti si trovavano nel ripostiglio stesso. (V 110915, anno 1969 107662, anno 1968 103921, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)