Sez. U, Sentenza n. 5242 del 06/10/1981 (Rv. 416010 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - CONTROVERSIA INSTAURATA CON DOMANDA DI PAGAMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE PROPOSTA DAL PUBBLICO DIPENDENTE SULLA BASE DI ATTO TRANSATTIVO INTERVENUTO CON IL DATORE DI LAVORO - INCLUSIONE - CONDIZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - CONTROVERSIA INSTAURATA CON DOMANDA DI PAGAMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE PROPOSTA DAL PUBBLICO DIPENDENTE SULLA BASE DI ATTO TRANSATTIVO INTERVENUTO CON IL DATORE DI LAVORO - INCLUSIONE - CONDIZIONE.*
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di pubblico impiego, comprende le controversie di contenuto patrimoniale, quando le relative pretese trovino titolo immediato e diretto nel rapporto stesso, mentre restano devolute al giudice ordinario le sole controversie su diritti patrimoniali conseguenziali alla dichiarazione di illegittimità di un atto amministrativo, ovvero quelle che si limitino ad investire il concreto pagamento di somme, con riguardo a debiti riconosciuti dal datore di lavoro anche nella loro estensione quantitativa e nella loro esigibilità. Pertanto, rientra nell'ambito della suddetta giurisdizione esclusiva la domanda con la quale il pubblico dipendente chieda il pagamento di spettanze retributive, in forza di atto transattivo intervenuto con il datore di lavoro, qualora sia oggetto di contestazione l'operatività della transazione stessa per il periodo dedotto dall'attore. (V. 4422/78, mass. N. 394084; (V. 1603/71, mass. N. 352016).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)