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Sez. L, Sentenza n. 2561 del 11/04/1983 (Rv. 427430 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - RISOLUZIONE ANTICIPATA SENZA GIUSTA CAUSA - DISCIPLINA APPLICABILE - CONSEGUENZE - ARBITRARIO RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DAL PRESTATORE D'OPERA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427430-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - RISOLUZIONE ANTICIPATA SENZA GIUSTA CAUSA - DISCIPLINA APPLICABILE - CONSEGUENZE - ARBITRARIO RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DAL PRESTATORE D'OPERA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Nel contratto di lavoro a tempo determinato la risoluzione anticipata senza giusta causa va regolata dalle norme del codice civile ed, in particolare, dai criteri generali sanciti dagli artt. 1283 ss. Cod. civ., per cui il danno che il prestatore d'opera eventualmente subisce per effetto dell'arbitrario recesso del datore di lavoro va risarcito mediante la retribuzione complessiva che egli avrebbe percepito sino alla scadenza convenzionale del rapporto, detratti però quei proventi che il lavoratore, dopo la risoluzione del rapporto abbia conseguito, usando la ordinaria diligenza, da una nuova attività lavorativa. (V 3573/78, mass n 393074).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)