Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8622 del 09/04/2013 (Rv. 626106 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Domanda di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 - Inosservanza del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Decreto di improcedibilità reso dalla corte d'appello - Omessa impugnazione per cassazione - Conseguenze.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, ove la corte d'appello dichiari con decreto l'improcedibilità dell'azione per non aver il ricorrente provveduto a notificare all'amministrazione convenuta, nel termine stabilito, il ricorso ed il provvedimento di fissazione della camera di consiglio, tale pronuncia, in quanto esaurisce la "potestas iudicandi" del giudice adito e definisce il giudizio di merito, è suscettibile di impugnazione per cassazione, in difetto della quale il decreto d'improcedibilità passa in cosa giudicata e l'interessato non può rimettere in discussione - con istanza di riassunzione presso il giudice "a quo" - la questione della rinnovazione degli atti per l'omessa notifica della domanda introduttiva.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)