Sez. L, Sentenza n. 122 del 13/01/1989 (Rv. 461356 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO CONTINUATIVO DI ENTITÀ NON COSTANTE - CRITERI DI CALCOLO - VALUTAZIONE EQUITATIVA - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO CONTINUATIVO DI ENTITÀ NON COSTANTE - CRITERI DI CALCOLO - VALUTAZIONE EQUITATIVA - AMMISSIBILITÀ.*
Nel caso in cui i compensi per lavoro straordinario continuativo, computabili ai fini dell'indennità di anzianità ai sensi dell'art. 2121 cod. civ. (nella formulazione anteriore alla legge n. 297 del 1982) non siano di entità costante, il giudice - in Mancanza di norme collettive - non è vincolato a rigidi criteri di calcolo (come quello dell'importo minimo costantemente percepito dal lavoratore o quello dell'ultimo compenso prima della cessazione del rapporto o, ancora, quello della media dei compensi nell'ultimo triennio, in analogia col criterio stabilito dall'art. 2121 per le provvigioni), ma, verificandosi una situazione in cui, pur essendo certo il diritto, non è quantificabile il credito del lavoratore, è autorizzato, ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., a procedere ad una valutazione equitativa dell'importo da computare ai fini delle indennità suddette, ricorrendo eventualmente a medie aritmetiche riferite ad un arco di tempo (non necessariamente coincidente con l'ultimo triennio) che appare maggiormente rilevante ai fini del riconoscimento del requisito della continuità delle prestazioni straordinarie. (Conf 4508/87, mass n 453208).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)