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Sez. L, Sentenza n. 4508 del 15/05/1987 (Rv. 453208 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - CONTINUATIVO - ACCERTAMENTO EX POST - AMMISSIBILITÀ - COMPENSO RELATIVO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE AI FINI DI DETTA INDENNITÀ - NECESSITÀ - ENTITÀ NON COSTANTE DEL COMPENSO - CRITERI DI CALCOLO DI QUEST'ULTIMO AI PREDETTI FINI.*
Stato
decisa il 1987-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453208-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - CONTINUATIVO - ACCERTAMENTO EX POST - AMMISSIBILITÀ - COMPENSO RELATIVO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE AI FINI DI DETTA INDENNITÀ - NECESSITÀ - ENTITÀ NON COSTANTE DEL COMPENSO - CRITERI DI CALCOLO DI QUEST'ULTIMO AI PREDETTI FINI.*

Il compenso per lavoro straordinario, che abbia carattere non eventuale e saltuario, bensì continuativo, ancorché non giornaliero (carattere accertabile anche con una valutazione ex post dalla frequenza di tali prestazioni, e non necessariamente ex ante), ha natura di componente normale della retribuzione e, pertanto, è computabile ai fini della Determinazione della base di calcolo dell'indennità di preavviso e di anzianità (quest'ultima nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982). Ove poi i compensi a tale titolo percepiti dal lavoratore non siano di entità costante, il giudice - in assenza di norme delle fonti collettive - non è vincolato a rigidi criteri di calcolo (quale quello dell'importo minimo costantemente percepito dal lavoratore, o quello dell'ultimo compenso prima della cessazione del rapporto o, ancora, quello della media dei compensi nell'ultimo triennio, in analogia col criterio stabilito dall'art. 2121 cod. civ. per le provvigioni), ma si verifica una situazione in cui, pur essendo certo il diritto, non è quantificabile il credito del lavoratore, situazione che - in forza del disposto dell'art. 432 cod. proc. civ. - autorizza il giudice a procedere ad una valutazione equitativa dell'importo da computare ai fini delle indennità suddette, ricorrendo eventualmente a medie aritmetiche riferite ad un arco di tempo (non necessariamente coincidente con l'ultimo triennio) che appare maggiormente rilevante ai fini del riconoscimento del requisito della continuità delle prestazioni straordinarie. (V 4012/85, mass n 441531).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)