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Sez. L, Sentenza n. 3523 del 12/06/1985 (Rv. 441141 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ - DECORSO DI UN PERIODO SUPERIORE A CINQUE MESI DALLA DATA DEL LICENZIAMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - RICEVIMENTO DA PARTE DEL LAVORATORE DI INTROITO DI LAVORO NEL PERIODO PREDETTO - RILEVANZA - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA.*
Stato
decisa il 1985-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441141-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ - DECORSO DI UN PERIODO SUPERIORE A CINQUE MESI DALLA DATA DEL LICENZIAMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - RICEVIMENTO DA PARTE DEL LAVORATORE DI INTROITO DI LAVORO NEL PERIODO PREDETTO - RILEVANZA - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA.*

Nel caso in cui fra la data del licenziamento e la sentenza che ne dichiara l'illegittimità sia intercorso un periodo superiore a cinque mesi, il risarcimento del danno in favore del lavoratore - che nella misura minima delle prime cinque mensilità di retribuzione ha carattere sanzionatorio - può essere liquidato dal giudice in un importo pari alle mensilità di di retribuzione che il lavoratore illegittimamente licenziato, e da considerare come mai allontanato dall'azienda, avrebbe percepito in Mancanza del licenziamento, restando a carico del datore di lavoro l'Onere di dimostrare, in relazione al periodo successivo al quinto mese dall'illegittimo recesso, che il lavoratore abbia percepito altri introiti di lavoro. (V 158/84, mass n 432409; (V 6987/82, mass n 424644).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)