Sez. L, Sentenza n. 158 del 09/01/1984 (Rv. 432409 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO) - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - DANNO RISARCIBILE EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - PROVA - ONERE RELATIVO - SPETTANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO) - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - DANNO RISARCIBILE EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - PROVA - ONERE RELATIVO - SPETTANZA.*
L'art. 18 comma secondo della legge n. 300 del 1970, per la sanzione del risarcimento del danno relativo al periodo precedente la pronuncia di illegittimità del licenziamento, ha previsto un sistema composto, per una parte, a carattere sanzionatorio, con una previsione legale invincibile di danno (nella misura di cinque mensilità), per l'altra, relativa ad eventuale danno ulteriore, soggetta a criteri generali e influenzata dagli eventuali guadagni conseguiti altrimenti dal lavoratore, benché, sul piano dell'Onere probatorio, comporti un temperamento del principio secondo cui la prova del danno deve essere fornita dall'interessato, per la presunzione che assiste il lavoratore, in relazione alla natura alimentare della prestazione retributiva non ottenuta, della sussistenza di un suo danno pari almeno all'entità di quest'ultima, salva la prova, il cui Onere grava sul datore di lavoro, di lucri realizzati dal lavoratore ovvero della negligenza di questo a tale riguardo. (V 555/82, mass n 418269; (V 4958/83, mass n 429829; (V 3271/78, mass n 392696; (Conf 1658/83, mass n 426497).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)