Sez. 1, Sentenza n. 5650 del 08/11/1984 (Rv. 437328 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DI INABILITÀ DELLA CASA DEL MINORE DA PARTE DELL'UFFICIALE SANITARIO PER CARENZA DI IGIENE - RILEVANZA - DESIDERIO DEI GENITORI DI VOLERE IL RITORNO A CASA DEL FIGLIO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DI INABILITÀ DELLA CASA DEL MINORE DA PARTE DELL'UFFICIALE SANITARIO PER CARENZA DI IGIENE - RILEVANZA - DESIDERIO DEI GENITORI DI VOLERE IL RITORNO A CASA DEL FIGLIO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Perché si realizzi lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore non è necessario che da parte dei genitori vi sia una precisa volontà di abbandonare il figlio, ma è sufficiente che i genitori tengano un comportamento, commissivo ma soprattutto omissivo, inconciliabile con l'Esercizio del diritto-dovere previsto dall'art. 147 cod. civ. e, prima ancora, dall'art. 30 cost.. Sussiste, pertanto, lo stato di abbandono quando i genitori fanno vivere il minore in una casa dichiarata inabitabile dall'ufficiale sanitario per carenza di igiene e lo stesso non viene meno per il semplice desiderio dei genitori di volere il ritorno a casa del figlio, ove non si attivino per mettere fine a siffatta situazione. (V 19/84, mass n 432268).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)