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Sez. U, Sentenza n. 1570 del 14/02/1995 (Rv. 490417 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | Superamento del termine previsto - Diritti dell'appaltatore - Alla rifusione di maggiori oneri derivabili dal prolungamento della sospensione oltre i termini - Condizione.
Stato
decisa il 1995-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490417-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Nell'appalto di opere pubbliche, qualora la sospensione dei lavori disposta dall'amministrazione, in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 30, secondo comma, prima parte, D.P.R. 16 luglio 1962, n.1063, superi i termini per la medesima previsti, l'appaltatore ha la scelta tra lo scioglimento del contratto di appalto, ovvero la sua prosecuzione, ma ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti soltanto se l'amministrazione si opponga allo scioglimento, mentre non ha diritto ad ulteriori compensi o indennizzi ove preferisca protrarre l'esecuzione del contratto, ritenendo, nel suo interesse, di proseguire i lavori.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)