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Sez. 1, Sentenza n. 12178 del 15/09/2000 (Rv. 540191 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | Oltre i termini previsti dall'art. 30 d.P.R. n. 1063 del 1962 - Diritto dell'appaltatore al ristoro dei maggiori oneri dovuti al prolungamento della sospensione - Sussistenza - Condizioni - Richiesta del'appaltatore di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 30 cit. - Adesione dell'amministrazione - Indagine in ordine alle cause determinanti la sospensione - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540191-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI

In tema di appalto di opere pubbliche ed in ipotesi di sospensione dei lavori determinata da una delle cause previste dall'art. 30 d.P.R. n. 1063 del 1962, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre il termine fissato dal citato art. 30 soltanto nel caso in cui l'amministrazione si sia opposta allo scioglimento del contratto richiesto dall'appaltatore; peraltro, una volta che l'appaltatore abbia invocato la risoluzione del contratto per superamento del limite temporale fissato dalla citata norma (invece che, ad esempio, per inadempimento) e l'amministrazione non si sia opposta, diventa irrilevante, ai fini del riconoscimento del ristoro predetto, l'indagine in ordine alla reale causa della sospensione ed alla sua effettiva dipendenza da una delle ipotesi contemplate dall'art. 30 citato, piuttosto che da un comportamento colposo dell'amministrazione, atteso che entrambi i contraenti hanno già compiuto la relativa valutazione, ravvisando nella situazione concreta una delle fattispecie a fronte delle quali la norma giustifica la sospensione e provvedendo perciò a sciogliere consensualmente il contratto, come consentito quando la detta sospensione superi la durata della stessa norma fissata.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)