Sez. 1, Sentenza n. 4463 del 28/03/2001 (Rv. 545237 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | Per ragioni di pubblico interesse o di necessità - Indicate nell'art. 34 del Capitolato della Cassa per il Mezzogiorno - Conseguenze - Compensi ed indennizzi all'appaltatore - Spettanza - Esclusione - Durata della sospensione superiore al previsto - Facoltà e diritti dell'appaltatore.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI
Alla luce di quella che è la disciplina dell'art. 34 del Capitolato Generale della Cassa per il mezzogiorno e di quella dell'art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962, in tema di appalti di opere pubbliche, nelle ipotesi di sospensione dei lavori legittimamente disposta (e cioè dovuta alle ragioni di pubblico interesse o di necessità in esse norme indicati), non sono dovuti all'appaltatore indennizzi o compensi, ma tuttavia, qualora la sospensione abbia durata più lunga di quella prevista, l'appaltatore ha la facoltà di chiedere alla Amministrazione lo scioglimento del contratto, e, nel caso di diniego, i maggiori oneri sopportati. (Nell'affermare un tal principio, la Corte ha, più in particolare, escluso che fra le ragioni di pubblico interesse o necessità sopra richiamate, rientri l'ipotesi della sorpresa geologica).
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)