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Sez. 4, Sentenza n. 6907 del 30/03/1989 Ud. (dep. 09/05/1989) Rv. 181292 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - FASI PROCESSUALI - GERARCHIA DI ATTENDIBILITÀ - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181292-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - FASI PROCESSUALI - GERARCHIA DI ATTENDIBILITÀ - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*

In tema di valutazione delle prove, non sussiste alcuna gerarchia tra le dichiarazioni raccolte nelle diverse fasi del processo, nel senso che quelle rese in dibattimento abbiano maggiore valore rispetto a quelle rese in istruttoria e queste, a loro volta, maggior valenza di quelle raccolte in Sede di polizia giudiziaria. Pertanto, spetta al giudice del merito il potere-dovere di libera valutazione del materiale probatorio, dell'Esercizio del quale deve dare ragione motivata e logica. (Conf mass n 167136; (Conf mass n 163510).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)