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Sez. 3, Sentenza n. 13836 del 13/02/2001 Ud. (dep. 05/04/2001) Rv. 218966 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio previsto dalla legge n. 724 del 1994 - Silenzio assenso - Controllo da parte del giudice penale - Contenuto.
Stato
decisa il 2001-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218966-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di condono edilizio, i presupposti che il giudice penale deve accertare per ritenere perfezionato il rilascio della concessione in sanatoria per silenzio assenso sono: a)il pagamento integrale dell'oblazione determinata in modo veritiero, b)il pagamento degli oneri di concessione, c)la presentazione della documentazione sulle opere abusive o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del richiedente, fatta salva la documentazione fotografica e, ove prescritte, la perizia giurata e la certificazione tecnica sull'idoneità statica delle opere, d)la denuncia tempestiva ai fini dell'accatastamento, e)il decorso del termine dall'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (1 gennaio 1995) senza l'adozione di un provvedimento negativo della sanatoria.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)