Sez. L, Sentenza n. 622 del 02/02/1982 (Rv. 418382 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 334, primo comma, cod. proc. civ., l'impugnazione incidentale tardiva di una sentenza è ammissibile soltanto quando sia diretta contro lo stesso capo di sentenza già investito dalla impugnazione principale o contro un capo dipendente o connesso per il quale l'interesse ad impugnare sorga dall'impugnazione principale; al contrario, quando si deve impugnare in via incidentale un capo di pronuncia indipendente da quello investito dall'impugnazione principale, o anche dipendente o connesso rispetto al quale però l'interesse ad impugnare sia sorto sin dal momento dell'emanazione della sentenza che ha determinato la soccombenza, l'impugnazione incidentale deve essere proposta, a pena d'inammissibilità, nei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.. (Conf 3405/80, mass n 407227).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)