Sez. 1, Sentenza n. 5573 del 25/10/1982 (Rv. 423317 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Perché il ricorso incidentale per Cassazione possa proporsi tardivamente, è necessario che esso investa lo stesso capo di sentenza oggetto dell'impugnazione principale o un capo connesso, sì che l'interesse all'impugnazione sorga non direttamente dalla sentenza, ma dalla proposizione del gravame principale. Siffatta condizione fa difetto, ed il ricorso incidentale tardivamente proposto deve essere pertanto dichiarato inammissibile, nel caso di ricorso contro una sentenza che abbia rigettato nel merito l'appello principale, in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale per ragioni meramente processuali, in quanto, qualunque potesse essere il vincolo di connessione riconoscibile tra l'appello principale e quello incidentale, esso è venuto meno con riguardo al ricorso per Cassazione, poiché le due pronunzie contenute nella sentenza di appello attengono a piani diversi, l'uno sostanziale e l'altro processuale, insuscettibili di considerazione unitaria o di connessione tra loro, e poiché in relazione alla pronunzia di contenuto processuale, è configurabile un interesse immediatamente sorto dalla sentenza, teso al riconoscimento del regolare Esercizio del potere d'impugnazione in appello. (V 781/82, mass n 418613; (V 622/82, mass n 418382; (V 5741/81, mass n 416445; (V 4705/81, mass n 415437; (V 1990/81, mass n 412690).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)