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Sez. 3, Sentenza n. 2238 del 21/06/1969 (Rv. 341599 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO.*
Stato
decisa il 1969-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341599-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO.*

L'atto di Costituzione in mora, che deve consistere in una intimazione o richiesta fatta per iscritto (art. 1219 cod.civ.), non e soggetta a rigore di forme, all'infuori dello scritto, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni, ne l'osservanza di particolari requisiti o adempimenti, essendo sufficiente che con uno scritto qualsiasi, diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, il creditore manifesti chiaramente la sua volonta di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. (V. 3928-68, massima n.337451 324-66, massima n.320625).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)