Sez. 3, Sentenza n. 2238 del 21/06/1969 (Rv. 341599 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO.*
L'atto di Costituzione in mora, che deve consistere in una intimazione o richiesta fatta per iscritto (art. 1219 cod.civ.), non e soggetta a rigore di forme, all'infuori dello scritto, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni, ne l'osservanza di particolari requisiti o adempimenti, essendo sufficiente che con uno scritto qualsiasi, diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, il creditore manifesti chiaramente la sua volonta di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. (V. 3928-68, massima n.337451 324-66, massima n.320625).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)