Sez. L, Sentenza n. 2628 del 19/03/1994 (Rv. 485798 - 01)
Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Costituzione in mora | Forma - Estremi - Accertamento - Compito esclusivo del giudice del merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Costituzione in mora
L'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 cod. civ., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, cod. civ., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito costituisce indagine di fatto ed è, perciò, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)