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Sez. L, Sentenza n. 7323 del 08/08/1994 (Rv. 487692 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA | Forma scritta - Necessità - Assoggettamento a particolare rigore o a particolare adempimento - Esclusione - Accertamento - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1994-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487692-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA

L'atto di costituzione in mora idonea ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, cod. civ. non è soggetto ai rigori di forma, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. L'accertamento di tali requisiti costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)