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Sez. 3, Sentenza n. 6134 del 21/12/1978 (Rv. 395959 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - SPETTANZA DELLA PROROGA IN CONSEGUENZA DEL REDDITO DEL CONDUTTORE - PROVA DEL REDDITO - MANCATA ISCRIZIONE DEL CONDUTTORE PRESSO L'UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE - PRESUNZIONE DI REDDITO INFERIORE ALLA MISURA MINIMA - PROVA CONTRARIA DA PARTE DEL LOCATORE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395959-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - SPETTANZA DELLA PROROGA IN CONSEGUENZA DEL REDDITO DEL CONDUTTORE - PROVA DEL REDDITO - MANCATA ISCRIZIONE DEL CONDUTTORE PRESSO L'UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE - PRESUNZIONE DI REDDITO INFERIORE ALLA MISURA MINIMA - PROVA CONTRARIA DA PARTE DEL LOCATORE - AMMISSIBILITA.*

Il diritto alla proroga della locazione di un immobile urbano, spettante al conduttore che percepisca un reddito non superiore ad una determinata misura, puo essere provato con il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia nel caso il cui il conduttore stesso sia iscritto per una somma inferiore alla detta misura, sia nel caso in cui egli non sia iscritto, poiche in questo secondo caso opera la presunzione di reddito inferiore alla misura minima, che il locatore puo vincere con la prova contraria. Infatti un differente trattamento probatorio delle due ipotesi (nel senso che, in caso di non iscrizione, il conduttore debba provare l'inesistenza di un reddito tassabile) sanzionerebbe un'ingiustificata discriminazione a sfavore di chi non sia in grado, anche per motivi indipendenti dalla sua volonta, di certificare un reddito, sia pure minimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 26/11/1969 num. 833 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)