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Sez. 3, Sentenza n. 4282 del 14/04/1995 (Rv. 491832 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE | Reddito del conduttore - Onere delle prova.
Stato
decisa il 1995-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491832-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE

In tema di proroga legale del contratto di locazione di un immobile urbano ad uso di abitazione all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, il conduttore ha l'onere di provare di trovarsi nella particolare situazione tributaria prevista dall'art. 1, comma secondo del D.L. 23 dicembre 1976 n. 849, come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 1977 n. 28, e può giovarsi a tal fine di una presunzione di reddito inferiore alla misura minima, con conseguente inversione dell'onere probatorio a carico del locatore, solo nel caso della sua mancata iscrizione nei ruoli delle imposte ovvero di iscrizione in misura inferiore a quella legale, restando escluso che tale presunzione operi quando per tale inferiore misura siano iscritti gli altri soggetti d'imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio locato e nulla risulti circa il reddito del conduttore stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 849 art. 1 CORTE COST., Legge 21/02/1977 num. 28 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)