Sez. 4, Sentenza n. 25134 del 19/04/2013 Ud. (dep. 06/06/2013) Rv. 256525 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Lavorazione ad altezze superiori a due metri - Obblighi del datore di lavoro - Contenuto - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro, nel caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri, di apprestare (quando possibile) impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali non può essere sostituito dall'uso delle cinture di sicurezza, previsto solo sussidiariamente o in via complementare. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato, nella sua qualità di datore di lavoro, in ordine al reato di omicidio colposo, nei confronti di un lavoratore edile per non avere predisposto - con riguardo a lavorazioni consistenti nella rimozione di lastre di eternit poste a copertura di un tetto ad un'altezza di circa otto metri da terra - idonee opere provvisionali o precauzionali di cui non era stata comprovata alcuna impossibilità in ordine alla concreta realizzabilità ma un mero difetto di convenienza al riguardo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DPR 17/01/1956 num. 164 art. 16, DPR 17/01/1956 num. 164 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)