Sez. 4, Sentenza n. 10213 del 13/01/2005 Ud. (dep. 16/03/2005) Rv. 231249 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI | Cinture di sicurezza - Obbligo generale per prevenire le cadute - Applicabilità - Condizioni.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI
In tema di infortuni sul lavoro, l'uso delle cinture di sicurezza - misura di carattere generale e imperativo - deve essere adottato in tutti i casi in cui il lavoratore sia esposto al rischio di caduta dall'alto, con la sola esclusione della ipotesi di presenza di impalcati di protezione e di parapetti idonei a scongiurare del tutto il rischio di caduta: ne consegue che l'esonero dalla protezione delle cinture non è previsto allorchè tali parapetti siano idonei soltanto a facilitare il lavoro, o, tutt'al più, ad attenuare soltanto il rischio.
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)