Sez. 3 - , Sentenza n. 23140 del 26/03/2019 Ud. (dep. 27/05/2019) Rv. 276755 - 03
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI | Lavori ad altezza superiore a due metri - Obbligo di utilizzare cinture di sicurezza per prevenire le cadute - ApplicabilitĂ - Limiti.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro nei cantieri edili, per le opere da eseguire ad altezza superiore a due metri l'uso delle cinture di sicurezza non può sostituire l'obbligo di apprestare presidi di sicurezza come impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali e deve essere adottato in tutti i casi in cui il lavoratore sia esposto al rischio di caduta dall'alto, tranne che nella ipotesi di presenza di impalcati di protezione e di parapetti idonei a scongiurare del tutto il rischio di caduta.
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)