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Sez. 3, Sentenza n. 15851 del 03/11/2016 Cc. (dep. 30/03/2017) Rv. 269872 - 01

SPORT - IN GENERE | Turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione - Art. 6, comma quinto, legge n. 401 del 1989 - Obbligatorietà della misura ed innalzamento della durata minima nei confronti di soggetto "recidivo" - Cessazione dell'efficacia del precedente DASPO alla data della nuova condotta - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269872-01

SPORT - IN GENERE

In tema di violenza negli stadi, la necessaria applicazione - per una durata minima innalzata rispetto all'ipotesi comune - dell'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia in concomitanza di manifestazione sportive, prevista dell'art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dall'art. 2, comma primo, lett. b) D.L. 22 agosto 2014, n. 119) per il caso di soggetto destinatario di un precedente divieto di accesso agli impianti, non è impedita dal fatto che l'efficacia di tale provvedimento sia già cessata alla data della nuova condotta.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 5 CORTE COST., Legge 17/10/2014 num. 146, Decreto Legge 22/08/2014 num. 119 art. 2 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)